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Testate online: inammissibile l’oscuramento di una pagina web

Testate online: inammissibile l’oscuramento di una pagina web
03/02/2015
Polimeni Legal

Vince il principio della libertà di manifestazione del pensiero, dettato dalla nostra Costituzione. Le Sezioni Unite della Cassazione pongono fine ad un gravoso dilemma riguardante l’informazione online:  può essere sequestrato un sito web ma non può essere negata la visibilità della pagina web di un giornale online.

Sulla possibilità di sequestro delle pagine web (di una testata giornalistica online) la Corte si esprime negativamente, applicando di fatto le stesse garanzie conferite alla stampa tradizionale cartacea.  Una pagina web di una testata telematica regolarmente registrata, quindi, dev’essere svincolata dai provvedimenti restrittivi adottati nei confronti di un generico sito web.

Come abbiamo scritto nell’incipit dell’articolo, ciò che viene sottolineato nella sentenza è il rispetto di uno dei principi base della nostra Costituzione.  La libertà di manifestazione del pensiero prevale anche se la modalità di diffusione di una pagina web giornalistica è caratterizzata da un andamento esponenziale rispetto alla diffusione di una pagina cartacea. Quindi il numero maggiormente elevato di utenti finali non va ad incidere come discriminante giuridico.

E’ chiaro che, alla luce di quanto detto, è diversa la posizione della Cassazione sul sequestro di un generico sito web. L’autorità giudiziaria si è espressa positivamente sulla possibilità del sequestro preventivo, anche circoscritto, di un sito web, a prescindere dalla tipologia dei contenuti. Ne consegue che l’autorità giudiziaria può procedere all’oscuramento della pagina web posta sotto sequestro.

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