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Il prestatore d’opera su internet, il webmaster – consulenza legale

16/05/2013
Polimeni Legal

Il termine inglese webmaster, entrato ormai correntemente nella lingua italiana, e riportato da varie enciclopedie, indica, in modo molto generico, “la persona responsabile di un sito internet”.

In realtà quest’affermazione è assolutamente falsa, o comunque incompleta, visto che non necessariamente, il responsabile di un sito internet è il webmaster.

Per chiarire meglio, è d’obbligo distinguere tra varie figure professionali che rientrano comunque nell’idea comune di webmaster, in base alle mansioni, alle connotazioni ed al rapporto di titolarità con il sito stesso.

Comunemente, ad esempio,  si indica come webmaster chi crea siti internet (come progettista, disegnatore e sviluppatore), anche su commissione, per conto di terzi, probabilmente su contratto d’opera. Va da sè che in questo caso la responsabilità  del prestatore d’opera può ricondursi a quella dell’art. 2226 c.c. che deriva dalla presenza nell’opus, di vizi e difformità, nei confronti del committente, ed una generica responsabilità nei confronti di terzi nel caso in cui il webmaster, nel realizzare il sito internet, violi diritti di autore appartenenti ad altri soggetti.

Un’altra accezione di webmaster è quella, abbastanza diffusa in ambiente aziendale che definisce la persona responsabile degli aspetti tecnici di un sito web. Nella prassi accade spesso che, a prescindere dalla effettiva realizzazione, un soggetto sia incaricato alla manutenzione. Ed in tal caso è giusto asserire che, per quanto riguarda gli aspetti prettamente tecnici, esista una responsabilità entro i confini del lavoro svolto. Solitamente il rapporto tra il titolare del sito e il webmaster come qui inteso si configura tramite contratti di outsourcing o contratti di lavoro subordinato.

Passiamo adesso a significati più specifici e probabilmente più rispondenti alla lettera del sostantivo web master (master: padrone; signore; proprietario; capitano; capo). La sezione italiana dell’International Webmaster Association definisce webmaster “colui il quale si occupi a livello di impostazione di sistema operativo della gestione ed amministrazione di un server web; è in pratica chi svolge le funzioni di “system administrator” di una rete locale trasferito su di un server web (intendendo con tale termine tutto quello che concerne il web, e quindi web server, mail server, ftp server, DNS, etc. etc.)”, ma non tralasciando l’accezione più diffusa, quella che qui seguiremo nella redazione del manuale, sostenendo che “Ovviamente di fatto sono tali, ad un livello meno elevato, anche coloro i quali abbiano “acquistato” un dominio con il relativo hosting, in quanto si trovano ad essere i gestori con poteri praticamente assoluti su tutto ciò che avviene all’interno del proprio sito”.

L’esistenza e la diffusione di software di tipo WYSIWYG (What You See Is What You Get – quello che vedi è quello che ottieni), hanno reso possibile che anche soggetti senza specifiche competenze tecniche possano diventare webmaster, arricchendo così la categoria di utenti non professionisti, e di conseguenza anche meno esperti su tutte le tematiche giuridiche che toccano da vicino questa attività.

Ormai realizzare un proprio sito internet è alla portata di tutti. Basti pensare che solo in Italia sono oltre un milione i siti registrati con dominio italiano (“.it”) ed a questi vanno aggiunti i domini registrati presso le Authority internazionali, come i “.com” ed i “.net”. Ed ogni anno si registra una richiesta di quasi 200.000 nuovi nomi a domini solo presso la Registration Authority (l’ organismo del Cnr che assegna i domini “.it”).

Il fenomeno assume dunque una rilevanza giuridica di enorme dimensione, e interagendo potenzialmente con l’intero mondo, si instaurano relazioni, giuridiche e non, tra le più disparate e atipiche possibili. Da qui la necessità sempre più pressante di una regolamentazione della rete, vista come una vera e propria entità territoriale dove si pongono in essere atti proprio come nel mondo “non virtuale”, da far dunque rientrare e sottostare a leggi e norme, il cui più grande difetto però, resta, e probabilmente resterà sempre, la territorialità.

Dall’altra parte c’è la libertà di espressione, che fa di Internet il principale veicolo, vista l’accessibilità globale al mezzo sia di chi “legge” che di chi “scrive”.

Il webmaster gode, online, di un potere mediatico praticamente assoluto, nelle mani di utenti spesso inesperti che possono provocare danni a terzi, sia per imperizia (ad es. fuga di dati personali), o per non adeguata informazione legislativa.

La diffusione dei blog, ad esempio, dove in maniera disinteressata e amatoriale, una persona comune pubblica notizie, informazioni di vario genere, link e riflessioni personali di vario tipo, permette a chiunque, anche senza software di tipo WYSIWYG, registrandosi al servizio, di avere una pagina personale, ovviamente, raggiungibile da qualunque angolo del globo.

Infine il webmaster, così come da noi trattato, rientrerebbe anche nella definizione di “content provider”, spesso usata nei testi giuridici e legislativi: “Content provider è l’operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi caricandole sulle memorie dei computers server e collegando tali computers alla rete. Content províder è anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine “web” immesse in rete dal proprio cliente”.

Nella trattazione di questo manuale dunque chiameremo webmaster la persona indicata come il proprietario, il web designer,  il progettista, lo sviluppatore, il programmatore (di codice HTML e linguaggi correlati), il redattore dei contenuti, oltre che il soggetto a cui è affidata la gestione dei contatti con gli utenti del sito.

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